L’art. 9 della legge quadro sulle Aree Protette, legge 6 dicembre 1991, n. 394, stabilisce che:
1. L’Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’ambiente.
2. Sono organi dell’Ente:
- il Presidente;
- il Vice Presidente
- il Consiglio direttivo;
- la Giunta esecutiva;
- il Collegio dei revisori del conti;
- la Comunità del parco.
Gli organi dell’Ente parco durano in carica cinque anni ed i membri possono essere confermati una sola volta.
Agli organi propriamente detti, si affianca il Direttore dell’ente che ne rappresenta il livello gestionale.