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Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo

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L’art. 9 della legge quadro sulle Aree Protette, legge 6 dicembre 1991, n. 394, stabilisce che:

1. L’Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’ambiente.

2. Sono organi dell’Ente:

  • il Presidente;
  • il Vice Presidente
  • il Consiglio direttivo;
  • la Giunta esecutiva;
  • il Collegio dei revisori del conti;
  • la Comunità del parco.

Gli organi dell’Ente parco durano in carica cinque anni ed i membri possono essere confermati una sola volta.

Agli organi propriamente detti, si affianca il Direttore dell’ente che ne rappresenta il livello gestionale.