Il Consiglio Direttivo

 Lo Statuto dell’ente Parco stabilisce che:

1. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da otto componenti, nominati con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare secondo le modalità previste dall’Art. 9, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sue successive modifiche ed integrazioni.

2. In caso di morte, dimissioni di un Consigliere o comunque di vacanza del posto, il componente che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo residuo di nomina del membro sostituito.

3. Le dimissioni del Consigliere devono essere presentate in forma scritta al Presidente ed hanno efficacia dal momento nel quale il Presidente le comunica al Consiglio direttivo nella sua prima riunione e questo ne prende atto. Le dimissioni non possono comunque essere ritirate dopo la presa d’atto del Consiglio direttivo.

4. Qualora il Presidente non provveda alla comunicazione di cui al comma precedente, il dimissionario può chiedere al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di prendere atto delle sue dimissioni.

5. Qualora siano designati membri della Comunità del parco sindaci di un comune eppure presidenti di una comunità montana, di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall’incarico di membro del consiglio direttivo e ìl conseguente rinnovo, entro quarantacinque giorni dalla cessazione, della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti.

6. Il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza di cui al comma precedente nella prima riunione utile.

7. Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, il Direttore del Parco ed i Revisori dei conti, ed altresì può partecipare, senza diritto di voto, il Presidente della Comunità del Parco.

Ultimo aggiornamento

2 Novembre 2023, 11:06